Approvato con provvedimenti della Giunta Regionale del Veneto:

N. 1793 in data 1 Aprile 1980

N. 2909 in data 7 Giugno 1983

N. 3299 in data 28 Giugno 1983

Modificato con Delibere di Consiglio n° 3, in data 8/3/97, e n° 11, in data 7/6/97

Approvato dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 15 luglio 1997

Modificato con Delibera di Consiglio n° 11 del 17 giugno 2000

Approvato dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 29 settembre 2000

Modificato con Delibera di Consiglio n° 6 del 16 giugno 2001

 

CAPO 1° NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO

Art.1 NATURA GIURIDICA - SEDE
Art.2 FINALITA'
Art.3 COMPRENSORIO
Art.4 PERIMETRO DEL COMPRENSORIO

CAPO 2° ORGANI DEL CONSORZIO

Art.5 ORGANI DEL CONSORZIO

Sezione 1a - IL CONSIGLIO
Art.6 COMPOSIZIONE
Art.7 FUNZIONI
Art.8 CONVOCAZIONE

Sezione 2a - LA GIUNTA
Art.9 COMPOSIZIONE
Art.10 FUNZIONI
Art.11 PROVVEDIMENTI D'URGENZA
Art.12 CONVOCAZIONE

Sezione 3a - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE
Art.13 PRESIDENTE
Art.14 VICEPRESIDENTE

Sezione 4a - DISPOSIZIONI COMUNI
Art.15 ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE
Art.16 DURATA CARICHE
Art.17 SCADENZA CARICHE
Art.18 CESSAZIONE CARICHE
Art.19 DIMISSIONI E DECADENZA DELLE CARICHE
Art.20 VACANZA CARICHE
Art.21 VALIDITA' ADUNANZE
Art.22 SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI
Art.23 ASTENSIONI
Art.24 VOTAZIONI
Art.25 VERBALI ADUNANZE
Art.26 PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI
Art.27 COPIA DELIBERAZIONI - OPPOSIZIONI

Sezione 5a - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.28 COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA FINALITA'

CAPO 3° AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUENZA - GESTIONE

Sezione 1a - AMMINISTRAZIONE
Art.29 STRUTTURA OPERATIVA
Art.30 GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Sezione 2a - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
Art.31 CLASSIFICA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Art.32 RUOLI DI CONTRIBUENZA
Art.33 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
Art.34 SERVIZIO DI TESORERIA

Sezione 3a - INDIRIZZO/CONTROLLO E GESTIONE
Art.35 FUNZIONI E RESPONSABILITA'
Art.36 DIRIGENZA
Art.37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO 1°

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO

Art. 1
NATURA GIURIDICA - SEDE

Il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1228 del 7 marzo 1978 è retto dal presente Statuto.
Il Consorzio, ente di diritto pubblico - ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, e dell'art. 2 della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni - ha sede in San Pietro di Legnago (Verona).

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Art. 2
FINALITA'

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell'ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.
In particolare provvede:

  1. alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con i Piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti di pianificazione degli Enti operanti sul comprensorio, nei modi stabiliti dalle leggi n. 183/89 e n. 36/94, dal decreto legislativo n. 152/99 e dalle leggi regionali n. 1/91 e n. 25/96;
  2. ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
  3. all'esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca, le connesse opere idrauliche di difesa valliva e montana e quelle idraulico-agrarie, nonchè il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue, di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali, affidate in concessione;
  4. alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di cui alla precedente lettera c);
  5. alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;
  6. a contribuire all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonchè a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione di sua competenza al fine del risanamento delle stesse in collaborazione con gli Enti all'uopo preposti dalla legge;
  7. al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
  8. ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le direttive dell'Autorità di Bacino, sotto l'osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico integrato;
  9. a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di difesa del suolo, di risanamento delle acque - anche col fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione - , di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;
  10. ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione della opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
  11. all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, e nel conseguimento delle relative provvidenze;
  12. a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
  13. a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
  14. ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario, idraulico, sotto la osservanza delle relative leggi speciali;
  15. a partecipare ad Enti, Società ed Associazioni - anche ai sensi dell'art. 25, comma 1 della L. n. 142/90 - la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonchè per la tutela delle acque e dell'ambiente;
  16. ad ogni altra azione per la protezione dello spazio rurale, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;

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Art. 3
COMPRENSORIO

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di Ha 61.296 che ricadono nelle seguenti provincie e comuni:

Provincia di Verona

 

Comuni di:

Superficie

 

1

Angiari

Ha

1.337,5644

2

Bovolone

Ha

4.140,7786

 

3

Buttapietra

Ha

213,2977

 

4

Casaleone

Ha

3.818,3018

 

5

Castagnaro

Ha

3.473,7713

 

6

Cerea

Ha

7.036,1745

 

7

Concamarise

Ha

789,5857

 

8

Gazzo Veronese

Ha

715,5504

 

9

Isola della Scala

Ha

1.894,6186

 

10

Isola Rizza

Ha

1.683,0919

 

11

Legnago

Ha

5.966,5195

 

12

Nogara

Ha

442,1924

 

13

Oppeano

Ha

4.688,5891

 

14

Palù

Ha

1.344,1315

 

15

Ronco all'Adige

Ha

4.195,1180

 

16

Roverchiara

Ha

1.985,1497

 

17

Salizzole

Ha

2.713,6587

 

18

Sanguinetto

Ha

1.364,1157

 

19

San Giovanni Lupatoto

Ha

433,6135

 

20

San Pietro di Morubio

Ha

1.603,0113

 

21

Villa Bartolomea

Ha

5.323,0511

 

22

Zevio

Ha

4.073,7178

 

Provincia di Rovigo

 

Comuni di:

Superficie

 

1

Badia Polesine

Ha

823,4704

2

Giacciano con Baruchella

Ha

665,9579

 

3

Castelnovo Bariano

Ha

0,0190

 

Provincia di Mantova

 

Comuni di:

Superficie

 

1

Ostiglia

Ha

571,1441


 

Sommano

Ha

61.296,1946

 

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Art. 4
PERIMETRO DEL COMPRENSORIO

Il perimetro consorziale del comprensorio è individuato:

A Nord e Nord-Est:

  • dall'argine destro del fiume Adige, dalla località Porto di Sorio, nei pressi della centrale idroelettrica, sul canale Milani (comune di San Giovanni Lupatoto-Verona), sino alla località "Rosta" di Castagnaro, al confine con le provincie di Verona e Rovigo;
  • sempre dall'argine destro del precitato fiume Adige, da detta località Rosta sino alla località Bovazecchina (comune di Badia Polesine-Rovigo) ove inizia il condotto Malopera;

A Est:

  • dalla strada comunale Malopera, in destra del collettore omonimo sino alla S.S. n. 499 Legnago-Rovigo; dall'argine destro di Malopera fino alla ferrovia Rovigo-Verona; da qui dalla strada Argine destro dello scolo Malopera sino all'incrocio con la strada comunale Spizzene; indi dall'argine destro di Malopera sino al "Ponte delle Vecchie" della S.S. n. 482 Badia - Castelmassa che segue sino al ponte di Baruchella su Fossa Maestra;

A Sud:

  • dalla predetta strada statale Badia - Castelmassa sino al bivio per la strada della Rampa poi da detta strada sino a quella denominata dell'Argine della Valle, e da questa sino a Canton di Zelo; da qui dall'argine sinistro di Nuovo Tartaro Canalbianco sino a Torretta Veneta, e dall'argine destro di vecchio Tartaro sino a Bastion S. Michele lungo il confine tra le provincie di Verona e Rovigo; da tale località dal confine tra le provincie di Verona e Mantova, lungo l'argine destro dell'ex alveo di Tartaro, sino alla località "Sostegno Basadonne";

Ad Ovest:

  • da detta località, verso nord, da una strada campestre sino al cavo Pila; da qui, sempre verso nord, dal confine tra i comuni di Casaleone e Gazzo Veronese per ml. 430, quindi, verso nord-ovest da una scolina sino alla Corte La Stazza; poi, verso sud, da una strada vicinale per 150 mt., indi verso nord ovest dal collettore principale del bacino Fossel del Morto; continuando verso nord da una scolina sino alla Roggia Cappello, da detta roggia sino alla strada campestre della Casetta e da quest'ultima strada, verso sud, per ml. 70; indi da scoline varie (ml. 600) sino alla Roggia Cappello e da qui ad altre scoline verso ovest sino alla strada comunale del Porto e da detta strada sino all'incrocio con la strada provinciale Casaleone-Villimpenta, a Maccacari; dalla strada provinciale predetta, verso nord, sino alla località Olmo dove incontra lo scolo Dugal; da detto scolo sino alla strada Provinciale Correzzo Sanguinetto; da detta strada, per 250 metri verso ovest, indi da un fossato, verso nord, sino alla strada Crocetta-Levà di Sopra e dalla stessa strada per 500 m., verso ovest; da qui verso nord e nord-ovest, da uno scolo pubblico per ml. 500 circa, poi ancora da una scolina o capezzagna sino alla strada comunale Rampin, e da questa verso nord-ovest, sino allo scolo pubblico Dugal-Parol; indi da detto scolo, verso nord, sino alla strada statale Nogara - Legnago ove il Dugal la sottopassa, poi verso est dalla strada statale predetta sino al bivio con la strada provinciale per Bionde, ed in proseguo da detta strada provinciale sino alla località Cà Bassa;
  • da detta località, verso ovest, dalla stradina degli Oppi e seguente arginello, poi da una fossa verso nord per ml. 250 sino alla strada del Boschetto, indi da questa, verso ovest, per ml. 400 circa, poi verso nord da un fossato fino al fiume Tregnon, e da questo, verso ovest, per ml. 1600 circa; indi da strada campestre sino alla strada comunale Nogara-Bionde, e da questa sino alla località Tre Ponti, da qui verso nord dalla comunale Nogara-Engazzà-Falconer sino sopra la località Castelletto, indi, verso est, sino al fiume Tregnon; da questo, verso sud-est, per ml. 50, sino ad un suo fossato immissario e da tale fossato, verso est, sino al fosso Donne; da qui, verso est, da una linea retta sino alla strada Val degli Olmi; da tale strada verso nord sino alla strada per Salizzole in località Gabbia; dalla località Gabbia, dal Fosso Donne sino alla strada comunale Cattabriga e da questa sino all'incrocio con la strada Isola della Scala - Salizzole; da detta strada, verso ovest, per ml. 300, sino allo scolo Fossa Donne e da questo, verso nord, sino alla strada provinciale Valeggio-Sanguinetto, dopo aver superato la ferrovia Verona-Legnago; da qui, dalla Fossa Bra-Falconer sino alla strada provinciale Isola della Scala-Oppeano, dove tale strada è attraversata dalla Fossa Cappella; poi, andando verso nord, dalla Fossa Cappella stessa per ml. 200, indi, verso nord ancora, da un fossato per ml. 250; poi andando verso est, da una strada campestre sino a corte Campagnola-Colombara; di seguito, andando verso nord, da un fossato sino alla strada Isola della Scala - Caselle e dalla strada vicinale delle Salette per circa ml. 800 sino ad incrociare una canaletta irrigua;
  • partendo dall'incrocio della canaletta irrigua di cui sopra, dalla stessa sino alla strada provinciale Buttapietra-Tarmassia, indi, verso nord, dalla predetta strada sino alla strada comunale della Camera, poi da detta strada, verso est, sino al Molino della Camera sul fiume Menago, e poi da una canaletta irrigua, verso est, sino alla strada comunale delle Scaiole, indi da qui, scendendo verso sud, dalla predetta per circa 200 metri sino alla strada denominata Via Acque e da qui volgendo ad est da detta strada sino alla strada Raldon-Mazzantica; poi, verso nord, da tale strada sino all'incrocio con lo stradone Pasti; indi, verso est, da tale strada sino alla strada Verona-Legnago e da tale strada, verso sud, per ml. 50, dove incontra la strada comunale Raldon; indi, da questa sino alla Fossa Bongiovanna; poi verso nord, da detta Fossa Bongiovanna sino alla località Tre Ponti, e da tale località sempre da detta Fossa per ml. 1200, verso ovest e da qui, sempre verso ovest, dalla strada provinciale Zevio - Verona sino all'incrocio con la strada comunale del Porto di Sorio e da questo sino alla omonima località di cui alle premesse.
    Il Perimetro di Contribuenza, individuato ai sensi della L.R. n° 25 del 19/8/96, e adottato con Delibera del Consiglio Consortile n° 4 del 8/3/97, è stato approvato dal Consiglio Regionale del Veneto nella seduta del 16/7/99, con provvedimento n° 54.

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CAPO 2°
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5
ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

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Sezione 1a - IL CONSIGLIO


Art. 6
COMPOSIZIONE

II Consiglio è composto, così come disposto dalla vigente legislazione regionale, da:

  • trenta consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dall'Assemblea dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
  • un rappresentante della Regione;
  • un rappresentante per ogni Provincia e Comunità montana ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile.
    Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo nonché le varie operazioni elettorali sono contenute nella Legge Regionale 13 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel regolamento per le elezioni.

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Art. 7
FUNZIONI

II Consiglio determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
Spetta al Consiglio:

  1. eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e i 5 componenti della Giunta;

  2. eleggere due revisori dei conti effettivi e due supplenti;

  3. fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale;

  4. adottare lo Statuto e le eventuali modifiche;

  5. adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;

  6. approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;

  7. approvare il programma annuale di attività unitamente al bilancio preventivo;

  8. adottare il regolamento per le elezioni;

  9. predisporre il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;

  10. convocare I'Assemblea per le elezioni del Consiglio;

  11. formulare le proposte ed esprimere i pareri indicati all'art. 13 della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n. 3;

  12. deliberare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;

  13. deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;

  14. deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei Residui attivi e passivi;

  15. deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto del successivo art. 10 lett.mI);

  16. pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta;

  17. deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;

  18. deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di coordinare e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;

  19. deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonchè per la tutela delle acque e dell'ambiente;

  20. deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 18.

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Art. 8
CONVOCAZIONE

II Consiglio si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.
Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
In caso d'urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.
Il Consiglio è altresì convocato su richiesta, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, della maggioranza dei componenti la Giunta o da almeno un quarto dei consiglieri in carica o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art. 28, ultimo comma.
Il Consiglio si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente.
Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali.
Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti la Giunta.

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Sezione 2a - GIUNTA


Art. 9
COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da cinque altri membri eletti ai sensi dell'art. 7 lett. a), nonché dal rappresentante della Regione.

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Art. 10
FUNZIONI

Spetta alla Giunta:

  1. approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;

  2. nominare i componenti dei seggi elettorali;

  3. deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;

  4. predisporre la Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, il programma triennale dei lavori pubblici, ed i suoi aggiornamenti annuali, l'elenco annuale dei lavori, nonché il regolamento per le elezioni;

  5. applicare le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

  6. provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

  7. predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;

  8. definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;

  9. deliberare con riguardo ai soli capitoli delle spese correnti suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo non alterano il totale generale dello stesso;

  10. deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base dei piani di riparto delle spese di cui all'art. 7 lett. l), e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio;

  11. definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;

  12. deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;

  13. deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;

  14. deliberare sui progetti, definitivi ed esecutivi, e sulle perizie di variante;

  15. deliberare sugli accordi di programma fra Consorzi e le altre Autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;

  16. disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;

  17. predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica fra l'altro l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 9 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni;

  18. disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale e sull'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia secondo il Regolamento consortile che disciplina l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

  19. deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;

  20. proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e gli eletti;

  21. dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio;

  22. provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio - dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

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Art. 11
PROVVEDIMENTI D'URGENZA

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio, la Giunta può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all'art. 7, lett. m), nonché sulle materie previste alle lettere k) e o) del medesimo articolo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

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Art. 12
CONVOCAZIONE

La Giunta viene convocata non meno di sei volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con I'indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni della Giunta avranno luogo nella sede consorziale o in altro edificio idoneo allo scopo.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché I'ordine del giorno.
In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione, esclusi i giorni festivi.
II Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Giunta almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

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Sezione 3a - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE


Art. 13
PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore limitatamente alle funzioni di cui alla lettera f).
Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

  1. firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
  2. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
  3. sovrintende l'amministrazione consorziale;
  4. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Giunta;
  5. vista i pagamenti e le riscossioni;
  6. denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici in conformità alla legislazione vigente;
  7. stipula, sulla base delle deliberazioni della Giunta, gli accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio;
  8. delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Giunta, sulle materie di competenza della Giunta stessa, escluse quelle indicate all'art. 10 lett. v), e all'art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta nell'adunanza immediatamente successiva.

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Art. 14
VICEPRESIDENTE

II Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

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Sezione 4a - DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 15
ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10 lett. t).
Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio nella prima seduta.
L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta si perfeziona con I'accettazione della carica dichiarata seduta stante al Consiglio o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Giunta, il Consiglio procederà a nuova elezione

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Art. 16
DURATA CARICHE

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.
Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

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Art. 17
SCADENZA CARICHE

I componenti il Consiglio entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
II Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Giunta entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 15.
Gli organi, cessati per scadenza del termine, rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

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Art. 18
CESSAZIONE CARICHE

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio, per le seguenti cause:

  • dimissioni;
  • decadenza, che viene pronunciata dal Consiglio quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
  • annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacita od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
  • per accertata inabilita fisica o impedimento di carattere permanente;
  • per mancata partecipazione al Consiglio o alla Giunta, per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
  • per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 23.

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Art. 19
DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio.

Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

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Art. 20
VACANZA CARICHE

II seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione del Consiglio, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio, al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Giunta cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio per provvedere alla loro sostituzione.
Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio scenda al di sotto della maggioranza, dovrà essere convocata l'assemblea degli elettori per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n. 3/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel regolamento delle elezioni.

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Art. 21
VALIDITA' ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Le adunanze della Giunta, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

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Art. 22
SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.
La Segreteria degli Organi Consorziali viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui delegato.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro Funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi; e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta altri funzionari del Consorzio od estranei, perchè forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

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Art. 23
ASTENSIONI

Il Consigliere o il componente la Giunta che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

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Art. 24
VOTAZIONI

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

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Art. 25
VERBALI ADUNANZE

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

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Art. 26
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, in conformità a quanto disposto nella legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e stabilito nel Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

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Art. 27
COPIA DELIBERAZIONI - OPPOSIZIONI

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi del Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

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Sezione 5a - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Art. 28
COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

II Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nei Registri dei Revisori Contabili, nell'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri.
La Giunta Regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio; gli altri due membri effettivi e i due membri supplenti sono eletti dal Consiglio.
Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'Ufficio:

  1. i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  2. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  3. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
  4. coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
  5. coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  6. coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
  7. coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
  8. coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
  9. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.


Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori dei conti:

  1. vigila sulla gestione del Consorzio;
  2. presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
  3. accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  4. esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.


II Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio.
II Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Giunta.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
II revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori cosi nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I revisori supplenti ? con precedenza al più anziano di età ? sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
Delle riunioni dei Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
II Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Qualora il Collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 8.

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CAPO 3°
AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUENZA - GESTIONE


Sezione 1a - AMMINISTRAZIONE


Art. 29
STRUTTURA OPERATIVA

La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile.
Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.
Il Direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e all'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente e della Giunta. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al Consorzio.

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Art. 30
GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
II bilancio di previsione è approvato e essere inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura delle spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. Nel caso in cui, dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre, si verifichino straordinarie esigenze di bilancio o le dotazioni delle voci di spesa corrente si rivelino insufficienti, la Giunta può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione da comunicare all'organo consiliare.

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Sezione 2a - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 31
CLASSIFICA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le spese di funzionamento del Consorzio, di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e per l'adempimento di tutte e altre finalità istituzionali sono ripartite a carico della proprietà consorziata sulla base di piani di classifica, provvisori e definitivi, in conformità alle vigenti norme di legge.
I predetti piani, adottati dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

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Art. 32
RUOLI DI CONTRIBUENZA

La riscossione dei contributi mediante ruoli avverrà nelle forme di legge.
Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.
Dette richieste andranno presentate direttamente al Consorzio.

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Art. 33
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.
Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo

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Art. 34
SERVIZIO DI TESORERIA

II servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario, a trattativa privata previa gara informale tra almeno 5 istituti di credito.
La Giunta predispone e il Consiglio approva il capitolato disciplinante le modalità e la condizioni di resa del servizio.
La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.

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Sezione 3a - INDIRIZZO/CONTROLLO E GESTIONE


Art. 35
FUNZIONI E RESPONSABILITA'

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

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Art. 36
DIRIGENZA

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

  1. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  2. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  3. la stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria fatte salve diverse competenze fissate nel Regolamento consortile di cui al precedente art. 30, comma 1;
  5. gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
  6. i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
  7. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  8. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.


Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al precedente comma lettere a), c) ed f).
I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

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Art. 37
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni contenute nel presente Statuto sono valide anche per quei territori compresi nel Comprensorio ricadente nella Regione Lombardia in attuazione dell'intesa interregionale di cui ai provvedimenti dei Consigli della Regione Lombardia n. 2/817, in data 29 luglio 1978, e della Regione Veneto n. 649/2383, in data 29 giugno 1978.
In particolare per quanto concerne la rappresentanza istituzionale gli organi elettivi, i proprietari degli immobili ricadenti in aree del comprensorio del Consorzio situate in territorio della Regione Lombardia hanno diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina dei rappresentanti del Consiglio.
Tale parte del territorio ha una superficie totale di Ha 571 ricadente in provincia di Mantova, nel Comune di Ostiglia e con perimetro così individuato:

  • a nord - nord-est dal confine tra le Province di Mantova e Verona, a partire da circa 270 mt. in a monte, della località sostegno Basadonne sino alla località Bastion S. Michele, lungo l'argine destro del vecchio Tartaro;
  • a sud - sud-est della predetta località Bastion S. Michele dal confine tra le province di Mantova e di Rovigo sino al nuovo Tartaro-Canalbianco e dall'argine destro di questo sino al ponte delle Calandre;
  • a ovest (verso il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo) dalla strada comunale Agnellina (dalla predetta località Calandre sino alla Ferrovia Ostiglia-Legnago) e dal proseguo della stessa strada, che prende il nome di Mazzagatta sino alle scuole; poi ancora lungo il proseguo della citata strada, che prende altro nome di Gazzine, sino immediatamente ad ovest di Corte Mazzagatta; e da qui dal Fosso di guardia in destra del Canale Tartarello (ora interrato) sino ad incontrare la strada campestre proveniente da Corte Ponte Molino, poi dalla predetta strada verso ovest, per circa 300 metri sino ad incontrare il fosso di confine est della tenuta Ponte Molino; poi ancora dallo stesso fosso per 600 metri sino ad incontrare lo scolo Formica; e da questo verso ovest per circa 800 metri sino al ponte sulla strada, verso nord per circa 500 metri, sino all'argine di Tartaro a mt. 270 a monte del sostegno Basadonne.

Le funzioni di tutela e vigilanza nel territorio sopra indicato vengono svolte, per prevalenza territoriale, dalla Regione Veneto, in accordo con i precitati provvedimenti regionali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino a che non interverranno modificazioni all'intesa tra la stessa Regione Veneto e la Regione Lombardia, che si intendono automaticamente recepite nel presente Statuto.

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